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DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1998: Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro.
Art. 6. - Designazione degli addetti al servizio antincendio
1. All'esito della valutazione dei rischi d'incendio e sulla base del piano di emergenza, qualora previsto, il datore di lavoro designa uno o più lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n.626/1994, o se stesso nei casi previsti dall'art. 10 del decreto suddetto.
2. I lavoratori designati devono frequentare il corso di formazione di cui al successivo art. 7.
(omissis)

Art. 7. - Formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza
1. I datori di lavoro assicurano la formazione dei lavoratori addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza secondo quanto previsto nell'allegato IX (vedi programma).

PDF Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 - Criteri generali di sicurezza antincendio e per l gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro

DECRETO LEGISLATIVO n. 81 del 9 aprile 2008 "Testo Unico sulla Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro"
Articolo 15 - Misure generali di tutela
1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:
(omissis)
u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
(omissis)

Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
1. Il datore di lavoro, (omissis), e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
(omissis)
b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;
(omissis)

Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
(omissis)
9. I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell’emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell’articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
(omissis)

PDF Scarica il Nuovo Testo Unico 81/08

PDF Aggiornamento formazione addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze

PDF Elenco delle Attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi

MODULISTICA ANTINCENDIO DISPONIBILE IN DOWNLOAD:

PDF Nomina Addetti Gestione Antincendio

PDF Elenco delle Attività a Medio Rischio d'Incendio

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